La partecipazione della Croazia all’Eurozona e all’Area Schengen

Dal 1°Gennaio 2023, la Croazia, Stato membro dell’Unione Europea dal 1°Luglio del 2013, è entrata a far parte dell’ “Eurozona” e ha pienamente aderito al cosiddetto “Spazio Schengen”. Trattasi, nel dettaglio, di un importante traguardo raggiunto tanto dalla Croazia quanto dall’Unione Europea tutta, che, conseguentemente, ha visto accrescere le rispettive aree “Euro” e “Schengen”.

A seguito della piena adesione della Croazia all’Eurozona, attualmente 20 Stati membri dell’UE e 347 milioni di cittadini europei condividono la moneta unica dell’Unione Europea; analogamente, l’ingresso della Croazia nel cd. “Spazio Schengen” ha determinato un ulteriore accrescimento ed allargamento (l’ottavo) dell’Area Schengen, il primo dopo ben 11 anni.

Tale notevole traguardo è stato raggiunto dallo Stato membro dell’UE – sempre sostenuto in questo percorso dalle Istituzioni europee – dopo un lungo periodo di intensa preparazione e di numerosi sforzi, volti a soddisfare tutti i requisiti richiesti per il perseguimento di tale obiettivo.

In particolare, con riferimento alla partecipazione della Croazia all’Eurozona, la Commissione europea e la Banca Centrale europea hanno positivamente valutato l’operato della Croazia, in ordine all’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria (UEM).

Più precisamente, le suddette Istituzioni europee hanno valutato il grado di compatibilità della legislazione nazionale croata, incluso lo statuto della banca centrale, con lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della stessa Banca centrale europea nonché il grado di convergenza sostenibile nello Stato croato, sulla base dei cosiddetti criteri di convergenza (stabilità dei prezzi, finanza pubblica, stabilità del tasso di cambio, tassi di interesse a lungo termine), tenendo, altresì, conto di ulteriori fattori[1] pertinenti per l’integrazione economica e la convergenza stessa, menzionati all’articolo 140, par. 1, ultimo comma, TFUE.

Con specifico riguardo, invece, ai requisiti necessari per l’ingresso della Croazia nel cd. “Spazio Schengen”, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 1053/13 del Consiglio[2], lo Stato membro croato ha dimostrato di aver applicato il cd. acquis di Schengen nell’ambito di determinati settori, quali: protezione dei dati, cooperazione di polizia, politica comune dei visti, gestione delle frontiere esterne, rimpatrio, sistema d’informazione Schengen, armi da fuoco e cooperazione giudiziaria in materia penale.

Indubbiamente, il processo di adozione della moneta unica europea nonché di adesione all’acquis di Schengen ha determinato particolari vantaggi e rilevanti conseguenze per i cittadini e le imprese croate.

L’adozione della moneta unica europea (Euro): quali vantaggi per la Croazia?

A far data dal 1° Gennaio 2023, le banconote e le monete in Euro hanno iniziato a circolare in Croazia, sostituendo gradualmente la valuta croata denominata “Kuna”. Conseguentemente, la “Hrvatska narodna banka” è entrata a far parte dell’Eurosistema, divenendo membro, a pieno titolo, del Meccanismo di vigilanza unico, dopo aver espletato un periodo di stretta cooperazione.

L’adesione della Croazia all’Eurozona rappresenta il tanto atteso epilogo di un lungo percorso di osservazione e vigilanza compiuto dalle Istituzioni europee nei confronti dello stesso Stato membro. A conferma di ciò, infatti, la Commissione europea e la Banca Centrale Europea, nelle rispettive Relazioni sulla convergenza del 2022, hanno concluso che la Croazia, dopo aver intrapreso un percorso di intensa preparazione, prodromico all’ingresso nell’Eurozona, ha soddisfatto i cd. “criteri di convergenza” o “parametri di Maastricht” per l’adozione dell’Euro, quali condizioni economiche imprescindibili affinché uno Stato possa entrare a far parte dell’Unione Economica e Monetaria. Trattasi, nel dettaglio, dei seguenti criteri: stabilità dei prezzi (concernente il rispetto di un preciso tasso di inflazione), finanze pubbliche sostenibili, stabilità del tasso di cambio, tassi di interesse a lungo termine[3].

In particolare, le Autorità croate hanno iniziato, sin da subito, ad attuare il Piano nazionale di transizione, che si fonda, essenzialmente, sul principio fondamentale della tutela dei consumatori nonché su altri quattro importanti pilastri: il cd. “Codice Etico aziendale”, il monitoraggio dei prezzi di beni e servizi, la supervisione dei commercianti e dei fornitori di servizi da parte dell’Ispettorato di Stato e la doppia indicazione dei prezzi.

Al fine di evitare un drastico ed improvviso cambiamento in termini economico/monetari per tutti i cittadini e le imprese croate ovvero per mitigare le loro preoccupazioni relative agli aumenti ingiustificati dei prezzi nel periodo di transizione da una valuta all’altra, si è deciso di scambiare, per un periodo di “assestamento” iniziale di due settimane, la Kuna ad un tasso di conversione di 1 euro per 7,53450 Kuna croate e consentire, altresì, durante questo periodo di transizione, il mantenimento di entrambe le valute.

Ed ancora, al fine di fornire una maggiore protezione ai consumatori croati, attualmente molto preoccupati, lo Stato croato ha introdotto due ulteriori misure:

  1. l’obbligo per tutti i commercianti croati, fino al 31 dicembre 2023, di indicare il prezzo di tutte le merci e dei servizi erogati in entrambe le valute;
  2. l’adozione di un Codice Etico Aziendale, volto a garantire la stabilità dei prezzi di beni e servizi, e, al contempo, aiutare le imprese croate nell’operazione di ricalcolo dei prezzi.

A tal fine, l’Ispettorato dello Stato croato, designato dallo stesso Codice Etico quale organo principale per il monitoraggio e il controllo dei prezzi, dovrà vigilare sul rispetto delle regole di arrotondamento e sulla corretta applicazione del tasso di conversione. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel sopra menzionato “Codice Etico”, l’Ispettorato di Stato potrà, dapprima, emettere ordini ai commercianti o agli operatori economici per affrontare correttamente l’inadempienza, e, successivamente, ove necessario, avrà il compito di imporre a costoro determinate sanzioni.

Appare, dunque, evidente che la decisione della Croazia di entrare a far parte dell’Eurozona postula il controllo delle politiche di bilancio dello Stato croato (alla stregua di tutti gli Stati membri dell’UEM), secondo quanto stabilito dal Patto di Stabilità e Crescita (PSC), apportando, al contempo, numerosi vantaggi pratici a tutti i cittadini e alle imprese croate.

In particolare, l’adozione della moneta unica europea faciliterà la mobilità anche all’estero, aumenterà la trasparenza e la competitività dei mercati, agevolando gli scambi commerciali, e consentirà, infine, di raggiungere un maggior livello di integrazione tra Stati e cittadini membri dell’UE.

La piena adesione della Croazia all’Area Schengen: quali conseguenze?

Da oltre 35 anni, “Schengen” è uno spazio di valori, libertà, sicurezza e giustizia. Esso, in particolare, rappresenta uno dei maggiori risultati raggiunti nell’ambito del processo di integrazione europea, necessario al fine di garantire il rispetto della libertà di circolazione all’interno degli Stati membri dell’UE.

Storicamente, il Trattato di Amsterdam (1997) ha sancito l’inserimento dell’acquis di Schengen nel sistema dell’Unione Europea. Tale acquis di Schengen include:

  • l’Accordo, firmato il 14 giugno 1985, con cui Belgio, Francia, Lussemburgo, Germania e Paesi Bassi hanno deciso di eliminare gradualmente i controlli alle frontiere comuni, considerate di ostacolo alla libera circolazione dei cittadini, delle merci, dei servizi e dei capitali;
  • la Convenzione di applicazione dell’Accordo, che prevede l’obbligo per gli Stati firmatari di attuare di una serie di misure di accompagnamento alla soppressione dei controlli alle frontiere interne, idonee a conciliare la libertà di circolazione con le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale;
  • gli Atti di adesione in via successiva al sistema di Schengen da parte degli altri Stati europei.

Con particolare riferimento alla decisione della Croazia di entrare a far parte dell’Area Schengen, giova rammentare che, dalla sua adesione all’UE nel 2013, la Croazia aveva applicato soltanto parzialmente l’acquis di Schengen.

Più precisamente, lo Stato croato aveva adottato quelle parti dell’acquis relative ai controlli alle frontiere esterne, alla cooperazione di polizia e all’uso del sistema di informazione “Schengen”. Null’altro.

Successivamente, mediante una lettera del 6 marzo 2015, la Croazia si è dichiarata pronta ad avviare il processo di valutazione Schengen in tutti i settori rilevanti, dal 1° luglio 2015, nella prospettiva di una decisione del Consiglio sulla piena applicazione dell’acquis di Schengen.

Ed infatti, l’articolo 4, paragrafo 2, dell’Atto di adesione della Croazia[4] prevede che le disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea e gli atti basati su detto acquis o ad esso altrimenti connessi, pur essendo vincolanti per la Croazia dalla data di adesione, si applicano in tale Stato solo in virtù di una decisione adottata dal Consiglio, previa verifica che le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti del predetto acquis siano soddisfatte in Croazia.

A tal fine, tra il 2016 e il 2020 diverse équipe composte da esperti della Commissione UE e degli Stati membri hanno verificato l’applicazione, da parte della Croazia, dell’acquis di Schengen nei settori della protezione dei dati, della cooperazione di polizia, della politica comune dei visti, della gestione delle frontiere esterne, del Sistema d’informazione Schengen.

Tale importante processo di verifica si è concluso con l’adozione e con la conseguente pubblicazione, da parte della Commissione europea, in data 22 ottobre 2019, di una Comunicazione[5], riguardante la verifica della piena applicazione dell’acquis di Schengen da parte della Croazia, in cui si legge: “La Commissione ritiene che la Croazia abbia adottato le misure richieste per soddisfare le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti pertinenti dell’acquis di Schengen. La Croazia dovrà continuare a lavorare in questo stesso modo all’attuazione di tutte le azioni in corso, in particolare nel settore della gestione delle frontiere esterne, per garantire che tali condizioni continuino ad essere soddisfatte”.

In altrettanti termini positivi, si è espresso il Consiglio dell’UE, conformemente alle procedure in vigore, stabilite nel Regolamento UE n. 1053/2013[6], mediante le sue Conclusioni in merito all’adempimento delle condizioni necessarie per la piena applicazione dell’acquis di Schengen da parte della Croazia, approvate dal Consiglio stesso nella sessione tenutasi il 9 dicembre 2021.

Il Consiglio dell’UE, nello specifico, ha ribadito quanto sia importante l’ulteriore rafforzamento dello Spazio Schengen, compresi i negoziati in corso su un meccanismo di valutazione e monitoraggio davvero efficiente, affermando, conclusivamente, che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l’applicazione di tutte le parti dell’acquis di Schengen […]; sono pertanto soddisfatti i presupposti perché il Consiglio possa adottare la decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’Atto di adesione della Croazia, consentendo di abolire i controlli alle frontiere interne […]”.

In conclusione, possiamo ben affermare che l’adesione della Croazia allo Spazio Schengen ha consentito e continuerà a consentire a 420 milioni di persone di viaggiare, finalmente, liberamente, così garantendo la piena – e soprattutto tangibile – applicazione della libertà di circolazione di persone, servizi, capitali e merci tra Stati membri dell’UE, appartenenti alla cd. Area Schengen, senza alcun necessario controllo alle frontiere. Trattasi, a ben vedere, di uno “Spazio” che, soprattutto nell’attuale contesto geopolitico ed economico, è assolutamente fondamentale al fine di consentire una maggiore stabilità, resilienza e ripresa dell’Europa tutta. Peraltro, la decisione della Croazia di partecipare all’Eurozona e di aderire contestualmente allo “Spazio Schengen”, in un momento storico particolarmente complesso per il processo di integrazione europea, ha inevitabilmente fornito un cruciale contributo al consolidamento dello stesso processo di integrazione, così sviluppando, sempre più, un forte senso di appartenenza all’Unione europea.

[1] Art. 140, paragrafo 1, TFUE, ultimo comma: “Le relazioni della Commissione e della Banca centrale europea tengono inoltre conto dei risultati dell’integrazione dei mercati, della situazione e dell’evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell’evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo”.

[2] Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

[3] Tale criterio di convergenza è definito dall’art. 140, par. 1 TFUE, il quale prevede che “i livelli dei tassi di interesse a lungo termine […] riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro con deroga e della sua partecipazione al meccanismo di cambio”. Inoltre, l’art. 4 del Protocollo n. 13 sui criteri di convergenza (allegato ai Trattati) stabilisce che “il criterio relativo alla convergenza dei tassi d’interesse […] significa che il tasso d’interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato in media nell’arco di un anno prima dell’esame, non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali”.

[4]Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).

[5] COM(2019) 497 final del 22.10.2019.

[6]Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

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