L’estensione del principio Petruhhin ai cittadini di uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (AELS)

La Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CGUE), nella sentenza emessa a definizione della causa C-897/19 I.N. c. Ruska Federacija, ha stabilito l’illegittimità dell’estradizione di cittadini non comunitari verso Stati in cui rischierebbero la pena di morte o la tortura, dal momento che essi appartengono ad uno Stato dell’Associazione Europea di Libero Scambio (AELS), che è parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo. Nella sentenza in esame le questioni affrontate sono molteplici. Anzitutto, la corte ribadisce la distinzione tra cittadini UE e cittadini non UE; ed evidenzia poi come i cittadini degli Stati AELS beneficino di una tutela particolare in funzione dell’accordo; ancora, la Corte fa riferimento ad una libertà economica per garantire il rispetto di un diritto fondamentale e nell’ambito della verifica della legittimità della restrizione del diritto economico, la Corte prende in considerazione la concessione dell’asilo. Il problema di cui qui di seguito si tratterà si incentra sull’estensione del principio Petruhhin ai cittadini di uno Stato dell’AELS, dunque della tutela particolare ad essi accordata in funzione dell’accordo. Nella causa in esame la Corte ha risposto alla questione pregiudiziale sollevata dall’autorità giudiziaria della Croazia alla quale era stata presentata la domanda di estradizione da parte della Russia di un uomo (I.N.) arrestato durante il suo soggiorno in Croazia dalle autorità locali, al quale era stata concessa la cittadinanza islandese (paese AELS).

Fatti

La Federazione Russa aveva chiesto l’estradizione di un cittadino russo-islandese dalla Croazia ai fini di un procedimento penale. In appello dinanzi alla Corte suprema croata, il soggetto accusato ha anzitutto contestato l’ammissibilità dell’estradizione, sostenendo che l’Islanda gli aveva concesso asilo politico in conseguenza del concreto pericolo di trattamenti disumani o degradanti in Russia e, più precisamente, proprio in forza del procedimento penale che aveva posto a base della richiesta di estradizione. Egli, Inoltre, ha sostenuto che la Croazia non aveva tenuto conto dei principi enunciati nella sentenza Petruhhin del 6 settembre 2016, nella quale la CGUE ha stabilito che quando uno Stato membro riceve una richiesta di estradizione riguardante un cittadino dell’Unione europea (di un altro Stato membro) che si è trasferito in tale Stato membro, deve informare lo Stato membro in cui il cittadino ha la cittadinanza (paese d’origine). Qualora lo Stato membro d’origine lo richieda –e a condizione che sia competente a perseguire i reati commessi al di fuori del suo territorio nazionale–, il cittadino deve essere consegnato conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo, vale a dire che la consegna allo Stato membro dell’Unione europea in cui ha la cittadinanza prevale sull’estradizione in un paese terzo. La Corte Suprema croata si è chiesta se l’interpretazione data nella sentenza Petruhhin debba essere seguita anche se l’interessato è un cittadino islandese, cioè un cittadino di uno Stato AELS che è parte dell’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) del 1992.

Decisione della Corte

La CGUE ha dichiarato che l’accordo SEE è parte del diritto dell’UE e, di conseguenza, quando un cittadino SEE esercita la libertà di avvalersi della prestazione di servizi sancita dall’articolo 36 dell’accordo SEE, può fare affidamento su questa disposizione per evitare l’estradizione verso un paese terzo. La Corte di giustizia evidenzia inoltre diverse caratteristiche che distinguono i cittadini SEE dagli altri cittadini di paesi terzi, vale a dire la “relazione speciale” tra l’UE e gli Stati AELS, che si basa sulla vicinanza, sui valori comuni e sull’identità europea.
Di conseguenza, la sentenza Petruhhin si applica anche ai cittadini SEE.
Nel caso di specie, enuncia la Corte, le autorità croate devono rifiutare l’estradizione di I.N., nella misura in cui l’esistenza di una decisione delle autorità islandesi che concedono l’asilo a tale persona deve indurre l’autorità competente croata a rifiutare l’estradizione per i motivi di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. D’altra parte, precisa il punto 64 della sentenza in esame, <<allorché, in una simile situazione, il cittadino islandese interessato deduce un rischio serio di trattamenti inumani o degradanti in caso di estradizione, lo Stato membro richiesto deve verificare, prima di procedere a un’eventuale estradizione, che quest’ultima non pregiudicherà i diritti di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta>>.
Pertanto, il diritto dell’Unione Europea –in particolare l’articolo 36 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea– deve essere interpretato nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino di uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo e con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di consegna, viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo in forza della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e quando a tale cittadino era stato concesso l’asilo da parte di detto Stato dell’AELS, prima che egli acquisisse la cittadinanza del medesimo Stato, proprio per via del procedimento penale cui è sottoposto nello Stato che ha emesso la domanda di estradizione, l’autorità competente dello Stato membro richiesto è tenuta a verificare che l’estradizione non pregiudicherà i diritti di cui al succitato articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali; e nell’ambito di tale verifica, la concessione dell’asilo costituisce un elemento particolarmente serio. Prima di contemplare la possibilità di dare esecuzione alla domanda di estradizione, lo Stato membro richiesto è, in ogni caso, tenuto a informare questo stesso Stato dell’AELS e, se del caso, su sua domanda, a consegnargli il cittadino in questione, conformemente alle disposizioni dell’accordo di consegna, purché detto Stato dell’AELS sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire il cittadino in questione per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

In conclusione, la CGUE ha ritenuto che le norme sull’estradizione applicabili ai cittadini dell’UE debbano essere applicate per analogia ai cittadini degli Stati AELS che si trovino in una situazione analoga (“comparable situation”).

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